Vincolo di indisponibilità: inclusi anche i posti di qualifica dirigenziale coperti con incarichi ex art. 110

Nella Delibera n. 56 del 31 gennaio 2017 della Corte dei conti Veneto, viene chiesto se, a termini dell’art. 1, comma 219 della Legge n. 208/15, ricadano nel vincolo di indisponibilità anche i posti di qualifica dirigenziale che, alla data del 15 ottobre 2015, risultano coperti con incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel).

La Sezione richiama la Delibera n. 73/16 della Corte dei conti Puglia, che ha affermato come debba “ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziale a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel, ossia in misura non superiore al 30% dei posti istituti nella dotazione organica della medesima qualifica, trattandosi di fattispecie, da un lato, non rientranti tra le eccezioni previste dal medesimo comma 219 e, dall’altro, certamente attratte nella valenza onnicomprensiva della previsione finale (In ogni altro caso, in ciascuna Amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma)”.

Pertanto, la Sezione afferma che, nell’ambito del vincolo di indisponibilità, previsto dall’art.1, comma 219, della Legge n. 208/15, sono inclusi anche i posti di qualifica dirigenziale coperti attraverso il conferimento, ai sensi dell’art.110, comma 1, del Tuel, di incarichi a tempo determinato.