Violazione Patto di stabilità: sanzioni relative al 2012 o anni precedenti non si applicano in caso di dissesto o accertamento post 2013

Nella Delibera n. 32 del 16 febbraio 2017 della Corte dei conti Campania, la Sezione fa alcune considerazioni sulle conseguenze provenienti dalla violazione del Patto di stabilità. Con riguardo all’ambito di applicazione dell’art. 43, comma 3-ter, del Dl. n.133/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/14, la Sezione osserva che la norma è destinata agli Enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell’esercizio finanziario e nei quali la violazione del Patto di stabilità interno (riferito all’anno 2012 e precedenti) sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013. Pertanto, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli Enti Locali per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

  • dichiarazione del dissesto finanziario nel 2012;
  • violazione del Patto accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013;

Con riguardo invece alla norma di cui all’art. 4, comma 1, del Dl. n.78/15, come modificato dalla Legge n.125/15 nonché dalla Legge n.208/15, la Sezione osserva che la norma consente la disapplicazione delle sanzioni – in particolare, quelle di cui all’art. 31, comma 26, lett.d), della Legge n. 183/11 – nei confronti degli Enti che non hanno rispettato il Patto “per gli anni 2014 e 2015”. Trattandosi di una norma eccezionale e derogatoria rispetto a talune specifiche sanzioni conseguenti alla violazione del Patto, limitatamente a determinati anni (tanto che il Legislatore è dovuto intervenire con l’art. 1, comma 760, della Legge n. 208/15, per estenderne l’applicazione anche al mancato rispetto del Patto per l’anno 2015), non può che essere oggetto di una interpretazione letterale e non già di una interpretazione analogica (volta ad estenderne l’ambito soggettivo di applicazione e/o ad introdurre “ulteriori” eccezioni).

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