Votazione per la nomina del Presidente dell’Organo di revisione: deve avvenire previa valutazione del possesso dei requisiti previsti

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, in data 17 febbraio 2021 ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale la Risposta ad un quesito di un Ente Locale in merito alla scelta del Presidente dell’Organo di revisione tra i soggetti interessati, dove si chiarisce che la scelta, con votazione nella seduta consiliare, deve avvenire previa valutazione del possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamentari vigenti.

Un Comune ha proceduto all’attivazione della procedura presso la Prefettura per l’estrazione a sorte dei componenti e per la scelta del Presidente dell’Organo di revisione e, in data 11 gennaio 2021, si è svolto il Consiglio comunale per l’elezione del componente con funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 57-ter del Dl. n. 124/2019. L’esito dell’elezione ha visto 2 Revisori a parità di voti e l’Ente ha convocato nuovamente il Consiglio per un’ulteriore votazione; le successive sedute convocate sono andate deserte. Dopodiché, uno dei 2 Revisori con il maggior numero di voti ha comunicato che l’altro Revisore, con il medesimo numero di voti, non risultava iscritto all’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali aggiornato alla data del 1° gennaio 2021.

L’Ente in proposito richiede quale sia l’iter procedurale corretto, ossia se il Consiglio comunale debba procedere o meno ad una nuova votazione, considerato che uno tra i Revisori con il maggior numero di voti non aveva i requisiti al momento dell’elezione consiliare.

La Finanza locale premette che, al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’Ente Locale è invitato ad effettuare, al momento della Delibera di nomina, una previa verifica dell’inserimento del Revisore nell’Elenco citato aggiornato al 1° gennaio 2021.

La valutazione discrezionale che l’Ente Locale è chiamato a svolgere non deve prescindere dall’esame del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e da una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. Nella sostanza, il procedimento iniziale di Elezione del Presidente, nella seduta dell’11 gennaio 2021, è inficiato da un vizio genetico sui requisiti di un candidato tale da aver compromesso la potenziale capacità di nomina di tutti i Revisori considerati nel voto; inoltre, voler ritenere valida la seduta consiliare di nomina espone al rischio di eventuali ricorsi dei controinteressati nel procedimento di nomina.

In conclusione, viene ritenuto rispondente alla legittimità ed alla trasparenza amministrativa, qualora conforme al Regolamento comunale in materia, procedere ad una nuova Elezione dei nominativi considerati previa valutazione dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e dei regolamentari vigenti.