Riscossione: necessità per il notificatore di svolgere tutte le attività di verifica del domicilio del soggetto irreperibile

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5818 del 5 marzo 2024

Nella casistica in oggetto, la Suprema Corte chiarisce che, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 143 del Cpc., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e sulle caselle postali, non risulta sufficiente, occorrendo comunque un quid pluris che deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell’Ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto.

Nel caso di specie, dalla relata di notifica dell’intimazione di pagamento emergeva che l’Ufficiale giudiziario constatava solo l’irreperibilità del destinatario sconosciuto da informazioni prese sul citofono e sulla cassetta postale, senza dar conto delle successive operazioni di ricerca, da attestare nella relata e compiute per verificare che il destinatario non avesse più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. Quindi, l’Ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, viene meno al suo dovere di normale diligenza nello svolgimento dell’attività notificatoria.

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