Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6352 dell’8 marzo 2024
Nella casistica in oggetto, la Suprema Corte chiarisce che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite Servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante (in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione e dell’art. 8 della Legge n. 890/1982) esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la “Comunicazione di avvenuto deposito” (cd. “Cad”), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.







