Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31597 del 9 dicembre 2024
Nel caso in questione, la Suprema Corte chiarisce che in tema di Imu, l’inutilizzabilità di fatto di un immobile non assume in generale rilevanza, essendo una scelta del contribuente che non altera la destinazione o la rilevanza economica del bene.
Nel caso esaminato, la contribuente non aveva presentato al Comune alcuna dichiarazione di inagibilità o mancato utilizzo degli immobili, ma la riduzione dell’Imu avrebbe dovuto essere comunque riconosciuta, in base ai principi di buona fede e leale collaborazione, anche in assenza di una specifica dichiarazione, poiché lo stato di inagibilità era noto al Comune. Pertanto, per gli immobili inagibili, l’art. 13, comma 3, del Dl. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, prevede una riduzione del 50% dell’imposta anche senza richiesta esplicita del contribuente, purché lo stato di inagibilità sia effettivamente noto al Comune. Tale principio si fonda sulla collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente, escludendo che quest’ultimo debba fornire la prova di fatti già documentati presso il Comune.
Tuttavia, nel caso concreto, la prova prodotta in giudizio non era sufficiente a dimostrare retroattivamente lo stato dell’immobile, mancando una conoscenza pregressa da parte dell’Ente impositore.


