Esenzione Imu per attività non commerciali

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31336 del 6 dicembre 2024

Nella fattispecie in esame, un Ente Locale chiede l’annullamento di una Sentenza che ha riconosciuto a una contribuente il diritto all’esenzione dal pagamento dell’Imu per un determinato anno, sulla base delle norme previste dal Dlgs. n. 504/1992 e dal Dlgs. n. 23/2011.

La questione controversa riguarda l’esenzione dall’Imu per gli immobili destinati a specifiche attività non commerciali. Secondo la normativa vigente e l’interpretazione costante della giurisprudenza, per beneficiare dell’esenzione è necessaria la coesistenza di due requisiti: uno soggettivo, relativo alla natura non commerciale del soggetto che utilizza l’immobile, e uno oggettivo, riguardante l’uso esclusivo dell’immobile per attività tassativamente indicate, come assistenza, istruzione, sanità e culto, svolte con modalità non commerciali. La normativa specifica che l’esenzione si applica solo se l’attività è gratuita o compensata con un importo simbolico che copre solo una frazione del costo effettivo, escludendo qualsiasi carattere economico. Le modifiche normative successive, che hanno esteso l’esenzione dall’Ici all’Imu, hanno confermato e precisato questi requisiti, includendo il controllo sull’effettiva natura non commerciale delle attività.

La Commissione Europea ha stabilito che per essere considerate non commerciali, le attività devono rispettare specifici criteri, come la parità rispetto all’istruzione pubblica, la non discriminazione nell’accesso, l’accoglienza di studenti con disabilità, la trasparenza economica e il carattere non lucrativo. Tali condizioni mirano a evitare che l’esenzione costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione Europea.

Il Giudice di merito deve verificare concretamente la sussistenza di tali requisiti, non limitandosi a dichiarazioni generiche o apodittiche. Nel caso specifico, la Sentenza impugnata è stata ritenuta carente poiché non ha accertato in modo adeguato se l’attività didattica fosse svolta con modalità non commerciali. In particolare, non è stato dimostrato se le rette richieste agli studenti fossero effettivamente simboliche e tali da escludere la natura economica dell’attività. Per questo motivo, la Sentenza è stata cassata, e il caso è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria per un nuovo esame.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato