Tribunale di Treviso, Sentenza n. 240 del 20 febbraio 2025
La questione controversa riguarda l’obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale, previsto dall’art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, per l’occupazione del suolo pubblico tramite infrastrutture di telecomunicazione. La Società ricorrente ha contestato l’avviso di accertamento emesso dal Comune, sostenendo di non essere soggetto passivo del canone, poiché utilizza la rete di un altro concessionario senza installare propri cavi. Il Tribunale ha respinto l’opposizione, ritenendo che il canone sia dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche da chi occupa il suolo pubblico in modo indiretto, sfruttando le infrastrutture altrui per la fornitura del servizio. La norma è stata modificata dalla Legge n. 178/2020, che ha eliminato il diritto di rivalsa del concessionario e ha chiarito che anche gli utilizzatori indiretti devono pagare il Canone. L’interpretazione autentica fornita dall’art. 5, comma 14-quinquies, del Dl. n. 146/2021 ha stabilito un’eccezione per i Settori del Gas ed Energia elettrica, dove la normativa prevede una netta separazione tra il proprietario delle infrastrutture e il venditore del servizio. Tuttavia, il Tribunale ha escluso l’applicabilità di tale eccezione alle telecomunicazioni, settore in cui non esiste una separazione analoga. Ha inoltre interpretato l’utilizzo materiale delle infrastrutture non solo come installazione fisica di cavi, ma anche come utilizzo commerciale della rete di un concessionario attraverso accordi contrattuali, ritenendo che anche questa configurazione costituisca un’occupazione del suolo pubblico soggetta al canone. In conclusione, è stato confermato che tutte le Società che forniscono servizi di pubblica utilità utilizzando Infrastrutture altrui sono soggette al pagamento del Canone, con l’unica eccezione dei Settori in cui la normativa impone una netta separazione tra infrastruttura e servizio, come quelli del Gas ed Energia elettrica.


