Esclusione automatica delle offerte anomale per appalti sotto-soglia: deve essere prevista nella lex specialis di gara

Tar Campania, Sentenza n. 3001 dell’8 maggio 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la ricorrente sostiene che l’Amministrazione ha erroneamente escluso automaticamente la sua offerta per presunta anomalia, senza effettuare il previo scrutinio di congruità come previsto dall’art. 54 del Dlgs. n. 36/2023, nonostante l’assenza di un richiamo esplicito a tale norma nella disciplina di gara. L’art. 54 del Dlgs. n. 36/2023 stabilisce che, per appalti di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e privi di interesse transfrontaliero certo, “le Stazioni appaltanti, in deroga all’art. 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale”. Pertanto, la lex specialis deve includere esplicitamente l’esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia, derogando all’art. 110 del Dlgs. n. 36/2023, che disciplina il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. In particolare, secondo l’art. 54, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, “nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’art. 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (…)”. Inoltre, l’art. 54, comma 2, dello stesso Decreto dispone che, “nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le Stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’Allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’Allegato II.2”. Secondo i Giudici, la mancata previsione negli atti di gara dell’esclusione automatica delle offerte anomale, insieme alla mancata indicazione del metodo per l’individuazione delle stesse, non poteva essere colmata o sanata ex post dalla Stazione appaltante. Pertanto, i Giudici hanno ritenuto superato, nel contesto del nuovo “Codice”, l’orientamento formatosi sul precedente, secondo cui “il meccanismo di esclusione automatica delle offerte – previsto per gli appalti sotto soglia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso – vigeva anche se la legge di gara non lo prevedesse espressamente, in quanto tale norma emergenziale eterointegrava la lex specialis eventualmente carente sul punto”. Tale interpretazione era sostenuta da varie giurisprudenze, tra cui la Sentenza n. 905/2023 del Tar Campania, la Sentenza n. 265/2022 del Tar Sicilia, e la Sentenza n. 2104/2021 del Tar Lazio.

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