Imu e Alloggi sociali

Corte di Cassazione, Ordinanza 31646 del 9 dicembre 2024

Nella vicenda in esame, si deve stabilire se l’Imu del 2015 richiesto da un Comune a un ente per la gestione di edilizia residenziale pubblica sia dovuto.

L’Ente contesta l’accertamento fiscale, sostenendo che gli immobili rientrano nella categoria di “alloggi sociali” e dovrebbero quindi essere esenti dal pagamento. In primo grado, è stato accolto il ricorso dell’ente, ritenendo che la destinazione sociale degli immobili fosse evidente. Tuttavia, in appello, la decisione è stata ribaltata, sostenendo che non era stata dimostrata con precisione la classificazione degli immobili come alloggi sociali, condannando quindi l’ente al pagamento dell’Imu e delle spese legali.

Ora la questione è nuovamente in discussione, con il Comune che difende la legittimità della richiesta di pagamento.

La Suprema Corte ha chiarito che gli immobili assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica non sono automaticamente esenti dall’Imu, ma possono esserlo solo se rispettano i criteri per essere definiti “alloggi sociali” secondo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008. Gli immobili assegnati da questi enti beneficiano di una detrazione di 200 euro sull’Imu, ma l’esenzione si applica solo dal 1° gennaio 2014 e solo se soddisfano determinati requisiti. Per essere considerato alloggio sociale, un immobile deve essere destinato a uso residenziale con locazione permanente, rivolto a soggetti con difficoltà economiche che non possono accedere al mercato privato, deve essere adeguato, sicuro, salubre e conforme ai criteri dell’edilizia residenziale sociale, costruito con criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, e rispettare parametri dimensionali adeguati al numero di occupanti.

Il giudizio d’appello aveva negato l’esenzione, ritenendo che il Legislatore non avesse inteso equiparare gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia pubblica agli alloggi sociali, ma i Giudici di legittimità hanno chiarito che l’esenzione è valida solo per gli immobili che soddisfano i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 2008.

La Sentenza impugnata è stata quindi annullata e il caso rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per un nuovo esame, affinché verifichi se gli immobili contestati rientrino effettivamente nella definizione di alloggi sociali, decidendo anche sulle spese del giudizio.

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