Imu e locazione finanziaria: l’obbligo di pagamento passa al locatore con la risoluzione del contratto, indipendentemente dalla riconsegna del bene

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5447 del 1° marzo 2025

Nella fattispecie in esame, la questione centrale riguarda l’obbligo di pagamento dell’Imu in caso di risoluzione di un contratto di locazione finanziaria per inadempimento. In particolare, si discute se, dopo la risoluzione, l’imposta debba continuare a gravare sull’utilizzatore dell’immobile fino alla sua effettiva riconsegna al locatore o se, invece, l’obbligo tributario si trasferisca automaticamente al locatore stesso dal momento della cessazione del contratto.

La Commissione tributaria regionale ha stabilito che l’Imu resta a carico dell’utilizzatore fino a quando l’immobile non venga effettivamente restituito, basandosi sul principio che la detenzione materiale del bene comporta l’obbligo di pagamento. Tuttavia, il contribuente ha impugnato questa decisione, sostenendo che, con la risoluzione del contratto, la soggettività passiva dell’imposta deve trasferirsi immediatamente al locatore, indipendentemente dalla riconsegna materiale dell’immobile.

I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e hanno annullato la Sentenza della Commissione tributaria regionale, chiarendo che, ai fini Imu, non è la detenzione materiale del bene a determinare chi deve pagare l’imposta, ma il vincolo giuridico esistente tra le parti. In base alla normativa vigente, in particolare l’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, il soggetto passivo dell’Imu è il locatario solo per la durata del contratto di leasing.

Di conseguenza, una volta che il contratto si risolve, l’utilizzatore perde il titolo giuridico per la detenzione del bene e, quindi, l’obbligo di pagamento dell’Imu viene meno, anche se l’immobile non è stato ancora riconsegnato.

La Suprema Corte ha sottolineato che la detenzione senza titolo non ha rilevanza fiscale, poiché l’Imu si applica sul possesso giuridico e non sulla semplice disponibilità materiale del bene. Pertanto, con la risoluzione del contratto, l’obbligo tributario passa automaticamente al locatore, il quale torna ad essere titolare del bene ai fini fiscali, anche se la materiale disponibilità dell’immobile non è ancora stata recuperata. I Giudici di legittimità hanno così stabilito che la decisione della Commissione tributaria regionale era errata, hanno cassato la Sentenza impugnata, ed hanno annullato l’atto impositivo, accogliendo il ricorso del contribuente senza necessità di ulteriori accertamenti.

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