Obbligo dichiarativo e presunzione di debenza della Tari: la Suprema Corte conferma il pagamento in assenza di comunicazione di cessazione

Corte di giustizia tributaria della Liguria, Sentenza n. 148 del 18 febbraio 2025

Una Società cessata ha presentato appello per ottenere la riforma di una Sentenza che confermava l’obbligo di pagamento della Tari per l’anno 2016, sostenendo che gli immobili in questione erano inutilizzati, privi di arredi e scollegati dai servizi pubblici, rendendo quindi illegittima la richiesta del tributo.

Il Comune, invece, ha ribattuto che la Società non aveva presentato la dichiarazione obbligatoria di cessazione dell’utenza, necessaria per interrompere l’obbligo tributario, e che l’omissione di tale adempimento rende comunque dovuto il pagamento della tassa. Per questo motivo ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La Suprema Corte ha rigettato l’appello, ritenendolo infondato, e ha confermato l’obbligo di pagamento della Tari per il 2016. Ha ribadito che, in base all’art. 1, comma 642, della Legge n. 147/2013, il tributo è dovuto per il solo fatto di possedere o detenere un immobile suscettibile di produrre rifiuti. La normativa impone al contribuente un onere dichiarativo: in caso di cessazione dell’occupazione o dell’uso dei locali, è necessario presentare al Comune una dichiarazione di cessazione entro 60 giorni, altrimenti il tributo resta dovuto.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4602/2018, ha chiarito che le variazioni che riducono l’importo del tributo hanno effetto solo dall’anno successivo alla loro comunicazione, per consentire all’ente impositore di effettuare le necessarie verifiche. La stessa Corte, con la Sentenza n. 9051/2023, ha inoltre confermato che, se la dichiarazione di cessazione viene presentata in ritardo, non può avere effetto retroattivo.

I Giudici di legittimità hanno sottolineato che il Comune non è obbligato ad accertare autonomamente l’inutilizzo degli immobili, salvo che disponga già di documentazione ufficiale, come provvedimenti di inagibilità, ordinanze di sgombero o altre comunicazioni formali. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30289/2023, ha ribadito che il presupposto della Tari è l’occupazione o la detenzione di locali e che vige una presunzione legale di produzione di rifiuti, che spetta al contribuente confutare con prove adeguate. In questo contesto, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 2697 del Cc., che sancisce il principio dell’onere della prova, stabilendo che spetta al contribuente dimostrare le condizioni di esenzione.

 La recente riforma del processo tributario, introdotta con l’art. 7, comma 5-bis, del Dlgs. n. 546/1992, non modifica questa regola: l’amministrazione deve provare la fondatezza dell’accertamento, ma il contribuente deve fornire elementi concreti per giustificare l’assenza di obbligo tributario. Il mancato rispetto del termine per la dichiarazione di cessazione non può essere sanato in giudizio con la semplice dimostrazione dell’inutilizzo dell’immobile, perché la normativa impone una comunicazione formale come condizione necessaria per ottenere l’esenzione.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato che, in assenza della dichiarazione tempestiva, la Tari per il 2016 resta dovuta e ha condannato la Società appellante alle spese processuali, applicando il principio della soccombenza previsto dall’art. 91 del Cpc..

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