Corte di giustizia tributaria dell’Umbria, Sentenza n. 68 del 3 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, i Giudici rilevano che i Comuni, ai fini della tassazione sui rifiuti solidi urbani, devono prevedere nelle Delibere di approvazione delle tariffe e/o del Regolamento una classificazione e una tariffa autonoma per le attività di Agriturismo rispetto alle attività alberghiere.
Sulla questione, oggetto di frequente contenzioso tra i Comuni e i titolari di Agriturismi, è intervenuto il Consiglio di Stato con varie sentenze. Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1162/2019, ha statuito che è illegittima l’incongrua assimilazione operata dalla Delibera comunale Tari fra attività alberghiera e Agriturismo decretandone l’annullamento; infatti, detta assimilazione implica una presunzione di equivalenza di condizioni soggettiva ma l’ordinamento le differenzia.
La Legge n. 96/2006, quando definisce le attività agrituristiche, fa riferimento a finalità specifiche quali l’utilizzo di risorse dell’Azienda connesse con attività agricole, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. Anche sotto l’aspetto tributario, l’attività agrituristica ha una condizione speciale agevolativa che si riflette in modo determinante anche nella commisurazione della capacità contributiva.
Nel caso di specie, la Delibera comunale e il presupposto Regolamento Tari, per i motivi suesposti, devono essere disapplicati ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato.




