Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3988 del 23 febbraio 2026
La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità e dalla successiva cartella emessa per omessi versamenti relativi al saldo Irpef 2011 e all’Imposta sostitutiva sulle plusvalenze, con interessi e sanzioni.
In primo grado il ricorso del contribuente viene respinto perché il ritardo nei pagamenti comporta l’applicazione delle sanzioni per omesso/tardivo versamento.
In appello, invece, il Giudice esamina il merito e ritiene che la disciplina del cosiddetto “affrancamento” prevista dal Dl. n. 138/2011 sia una normativa speciale e temporanea, e che quindi non consenta di compensare o dedurre minusvalenze
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