La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato – il 10 febbraio 2014 – sul proprio sito internet il testo del Dm. Mef 10 febbraio 2014, n. 11390, concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione dell’art. 31, comma 2-quinquies, della Legge n. 183/11.
La norma citata dispone una “clausola di salvaguardia” secondo cui nessun Comune dovrà registrare un peggioramento dell’obiettivo di saldo finanziario 2014, calcolato sulla spesa corrente media 2009-2011, superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.
Gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei Comuni, rideterminati in attuazione del comma 2-quinquies, sono indicati nell’ultima colonna di cui alla Tabella allegata al Decreto in commento, che ne costituisce parte integrante, e trovano evidenza nel Prospetto degli obiettivi, di cui all’art. 31, comma 19, della Legge n. 183/11, con cui è individuato il saldo obiettivo definitivo 2014. Oltre alla citata Tabella, a corredo del Decreto è allegata una Nota esplicativa che illustra le modalità attraverso cui si è proceduto alla rideterminazione degli obiettivi, nella quale è chiarito che per gli Enti sperimentatori si è proceduto ad applicare la riduzione prevista all’art. 31, comma 4-ter, applicando la percentuale del 14,8% alla spesa corrente media 2007-2009 dei Comuni non sperimentatori, a cui si aggiunge la quota dell’importo di Euro 120 milioni di cui all’art. 31, comma 4-quater, spettante ai Comuni, mentre per gli Enti non sperimentatori la percentuale applicata alla stessa base è pari al 15,8%.
I saldi obiettivo del Patto di stabilità così determinati, incrementati del 15%, rappresentano il valore limite di salvaguardia che l’obiettivo calcolato sulla base della spesa corrente media 2009-2011 non potrà superare.
Gli obiettivi calcolati con la nuova base che sono risultati superiori a quelli di salvaguardia sono stati riportati entro il limite del 15% predetto, mentre quelli inferiori sono stati rideterminati proporzionalmente all’obiettivo stesso, al fine di redistribuire gli spazi finanziari da compensare a fronte dell’applicazione della “clausola di salvaguardia”.
Il saldo obiettivo del Patto di stabilità, rideterminato a seguito della applicazione della “clausola di salvaguardia”, trova evidenza nella fase denominata “clausola di salvaguardia” del Prospetto OB/14/C relativo agli obiettivi programmatici dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, disponibile sul sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it.





