Ici: esenzione per gli immobili “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”

Nella Sentenza 27086 del 28 dicembre 2016 della Corte di Cassazione, una Regione impugnava gli avvisi di accertamento Ici per gli anni dal 2002 al 2007 emessi da un Comune relativamente ad un complesso immobiliare.

La Suprema Corte precisa che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, per gli immobili posseduti dagli Enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti previa verifica che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti,non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale. I Giudici di legittimità considerano che il Comune fa derivare la debenza, da parte della Regione, dell’Ici sull’immobile di cui la stessa è divenuta cessionaria, dal fatto che per il periodo in contestazione (dal 2002 al 2007) lo stabilimento termale non è stato destinato ai compiti istituzionali, con ciò intendendo che in esso non sono state svolte le attività cui esso era destinato volte all’incentivazione, al sostegno ed alla qualificazione del patrimonio idricotermale, così come disposto dall’art. 1 della Legge n. 323/00. Sennonché la norma di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92 deve essere interpretata nel senso che l’immobile è destinato ai fini istituzionali, non solo quandonello stesso vengono esercitate le attività sue proprie, ma anche quando esso si trova nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l’ottenimento di permessi o concessioni o l’indizione di gare d’appalto.