Casellario Anac: conferenza e utilità della notizia quale indice di inaffidabilità dell’operatore economico

Tar Roma, Sentenza n. 9451 dell’11 luglio 2022

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici pongono in evidenza che, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, l’Anac “gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli Operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80”, e stabilisce “le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel Casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’art. 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84”. Inoltre, all’art. 8, comma 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario informatico” adottato dall’Autorità è stato poi specificato che la Sezione “B” del Casellario contiene, tra l’altro, a) “le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del ‘Codice’, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico”, nonché b) “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”.

In ordine all’esercizio del potere di annotazione, i Giudici precisano che l’Autorità ha il dovere di valutare, sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’Operatore economico attinto dalla annotazione. In particolare, in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal Legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere opportunamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.

I Giudici evidenziano come l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico, sia tenuta “a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’Operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti […] sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della Società da parte delle Stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione”. Un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito solamente nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il Legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di ‘utilità’ della annotazione”.