Il Segretario generale, due Dirigenti e un componente della Commissione straordinaria di un Comune calabrese sono stati evocati in giudizio dalla Procura regionale relativamente al danno causato dalla parziale comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti e per l’omissione della pubblicazione sul sito web degli incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza. La Corte dei conti Calabria, con la Sentenza n. 192/14, ha osservato che l’art. 1, comma 127 della Legge n. 662/96, come modificato dall’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/07 (nel testo vigente fino ai fatti di causa), individua il fatto costitutivo della responsabilità erariale non nella omessa comunicazione o pubblicazione bensì nell’aver proceduto, da parte del Dirigente preposto, alla liquidazione del corrispettivo in caso di omessa pubblicazione. Infatti, i pochi precedenti giurisprudenziali affermano la responsabilità erariale solo del soggetto che ha liquidato la spesa. La corretta individuazione della condotta imputabile porta ad escludere la responsabilità del Segretario comunale e del Dirigente dell’Ufficio personale che sono certamente restate estranee al procedimento di liquidazione della spesa. Alle medesime conclusioni la Corte giunge anche per quanto riguarda i soggetti che hanno conferito gli incarichi, considerato che nella citazione nessun riferimento è contenuto alla liquidazione del corrispettivo né è individuato l’autore, poiché la contestazione mossa è sempre quella di non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e pubblicazione. Pertanto la Sezione statuisce che la responsabilità erariale va individuata nell’aver proceduto alla liquidazione del corrispettivo in caso di omessa comunicazione o pubblicazione. Inoltre la previsione contenuta nell’art. 1, comma 127, della Legge n. 662/96 descrive una responsabilità erariale per la cui sussistenza è necessaria la dimostrazione di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, ed in primo luogo il danno erariale.





