Ici: le agevolazioni tributarie per l’abitazione principale spettano solo se questa è dimora abituale anche dei familiari del ricorrente

Nell’Ordinanza n. 15439 del 7 giugno 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le “abitazioni principali”, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo ove costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e difetti invece nei familiari.

La Suprema Corte ha anche posto in evidenza come l’art. 8, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, chiarisca che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.