Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni: Circolare Mef invita gli Enti ad aggiornare i dati in “Pcc”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso la Circolare Prot. n. 1246 con oggetto “Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato, ha diffuso la Circolare Prot. n. 1246, con oggetto “Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni”.

La Riforma “1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni” fa parte delle Riforme abilitanti del “Pnrr” che l’Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea.

Come evidenziato dalla Circolare, lo scopo della Riforma è quello di garantire che, entro la fine del 2023 e per gli anni a venire:

  1. le Pubbliche Amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni;
  2. le Autorità sanitarie regionali paghino entro il termine di 60 giorni.

Più nel dettaglio, la Riforma prevede che, entro il quarto trimestre 2023 (Q4 2023), con conferma al quarto trimestre 2024 (Q4 2024), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (Target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per ciascuno dei seguenti 4 Comparti delle Pubbliche Amministrazioni:

  • Amministrazioni centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli Altri enti;
  • le Regioni e Province autonome;
  • gli Enti Locali;
  • gli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Sono tenute alla misurazione di tali Target le Pubbliche Amministrazioni registratesi nella “Piattaforma per i crediti commerciali” (“Pcc”), o tutte quelle Amministrazioni/Enti pubblici indicati dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, che contempla, oltre ai soggetti dell’Elenco Istat del Sec 2010 (“Lista S13”), le Autorità indipendenti e, comunque, le Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, nel cui ambito ricadono pure gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Il rispetto dei tempi di pagamento sarà misurato per ciascuno dei 4 Comparti pubblici stabiliti dalla Riforma e, quindi, per i singoli Enti che ne fanno parte, sulla base degli Indicatori e criteri di calcolo dei tempi medi di pagamento e di ritardo definiti in “Pcc”.

Per tutti i Comparti, il Target è pari a zero per l’Indicatore del tempo medio di ritardo.

Per questo motivo, le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere alla corretta alimentazione dei dati in “Pcc”, presidiando in modo costante i seguenti processi:

  • la comunicazione tempestiva e completa dei pagamenti al Sistema informativo, anche per gli Enti che adottano il “Siope+”, avendo cura di verificare che i pagamenti, effettuati tramite i propri sistemi contabili, siano stati correttamente registrati nel Sistema “Pcc”;
  • la corretta e tempestiva comunicazione al Sistema informativo degli importi di fatture considerati non liquidabili oppure sospesi. Il Mef rammenta che gli importi dichiarati non liquidabili, o gli importi sospesi per il relativo periodo di sospensione, non incidono sul calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito (i periodi in cui una fattura risulta sospesa restano esclusi dal calcolo dei tempi medi di pagamento e di ritardo). Pertanto, le P.A. devono verificare, in modo particolare per le fatture ricevute nel 2023, l’eventuale esistenza di condizioni di sospensione e/o non liquidabilità non ancora comunicate al Sistema informativo, aggiornando quanto prima le informazioni mancanti;
  • la corretta implementazione della data di scadenza delle fatture. Per tale aspetto, il Mef ricorda che la normativa stabilisce un termine di pagamento delle fatture emesse nei confronti di una Pubblica Amministrazione, in generale, pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, estensibile a 60 giorni nel Settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. Le Amministrazioni pubbliche dovranno quindi avere estrema cura nell’escludere scadenze di fatture superiori a 60 giorni e, per scadenze comprese tra i 30 e i 60 giorni, di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (natura del contratto e clausola provata per iscritto). Il Mef segnala che i sottostanti contratti potranno essere oggetto di specifiche richieste da parte della Commissione Europea, a cui verrà rilasciata (come previsto dalla stessa Riforma 1.11), la base dati grezza di tutte le fatture (e relative contabilizzazioni), ricevute dalle P.A. registrate in Piattaforma. In proposito, il Mef sottolinea che la Commissione Europea potrà accedere a un database, alimentato con i dati grezzi della “Pcc”, contenente le informazioni elementari necessarie e sufficienti per il calcolo degli Indicatori sui tempi di pagamento, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla privacy

In conclusione, la Circolare invita le Amministrazioni e gli Enti ad aggiornare su “Pcc”, se necessario, i nominativi dei referenti. Tale operazione è fondamentale al fine di avere un interlocutore per ogni comunicazione e richiesta di chiarimento ritenuta necessaria.