Nella Delibera n. 840 del 21 ottobre 2020 dell’Anac, una Società ha contestato il provvedimento di esclusione automatica disposto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dl. n. 76/2020, sulla base del presupposto (ritenuto erroneo) che il meccanismo di esclusione delle offerte anormalmente basse – come disciplinato dal menzionato Dl. che ne ha previsto l’applicabilità “anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5” – sia applicabile anche alla procedura di gara in questione, nella quale la richiesta di offerta è stata pubblicata in data 13 luglio 2020, anteriormente all’entrata in vigore del Dl. n. 76/2020 (17 luglio 2020). L’istante lamenta l’applicazione retroattiva del suddetto meccanismo (in mancanza del quale sarebbe risultata aggiudicataria) e chiede all’Autorità se la disposizione introdotta dalla decretazione d’urgenza sia applicabile anche alle procedure di gara pendenti al momento dell’entrata in vigore del Decreto. L’Anac afferma che, in materia di contratti pubblici sotto soglia, la previsione di carattere temporaneo di cui all’art. 1, comma 3, del Dl. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120/2020, che ha esteso l’applicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di 5 offerenti (in luogo di 10, di cui all’art. 97, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016), si applica agli affidamenti diretti e/o alle procedure negoziate (di cui all’art. 1, comma 2, del cit. Dl.) la cui Determina a contrarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Al contrario, tale disposizione non trova applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto.







