Con l’emanazione del Dl. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto “Sostegni-bis”) sono stati nuovamente prorogati i termini di sospensione delle verifiche di inadempienza su “Acquistinretepa” in applicazione dell’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
La proroga era già stata preannunciata dal Mef con il Comunicato n. 88 del 30.04.2021, con cui si dava atto di un provvedimento in corso di definizione che avrebbe differito al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del Dl. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) e parallelamente, sospeso, anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis,del Dpr. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Il termine di sospensione delle verifiche di inadempienza su “Acquistinretepa” in applicazione dell’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, è già stato oggetto di numerose proroghe, non ultima quella ad opera del Dl. n. 7 del 30.01.21 che con l’art. 1, comma 2, aveva modificato i termini dell’art. 68 del “Cura Italia” e con il comma 4, dello stesso articolo, aveva disciplinato l’inefficacia delle verifiche effettuate nel periodo di mancata sospensione tra il 1° gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021.
Con la conversione in legge del Dl. n. 183/2020 (“Milleproroghe”), ad opera della Legge n. 21 del 26.02.21, i Decreti Legge n. 3/2021 e n. 7/2021, sono stati abrogati e le relative disposizioni sono confluite proprio nel Milleproroghe, il quale, come previsto dall’art. 22-bis, ha confermato l’ultima proroga delle cartelle esattoriali, lasciando invariata la data del 28 febbraio 2021, come termine finale di sospensione delle attività di riscossione.
Con il Dl. n. 41 del 22 marzo 2021, in vigore dal giorno successivo (23.03.21), sono stati nuovamente prorogati i termini di sospensione della riscossione coattiva di cui all’art. 68 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”).
In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. a) del citato Decreto ha modificato il comma 1, dell’art. 68 del Decreto Cura Italia, posticipandone il termine di sospensione dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021.
Poichè l’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) richiama lo stesso periodo di sospensione di cui all’art. 68, comma 1, del Decreto Cura Italia, anche le verifiche di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 sono state sospese fino allo stesso termine del 30.04.2021.
Da ultimo, il provvedimento preannunciato dal Mef è confluito nel Decreto n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”) pubblicato in G.U. del 25 maggio 2021 ed in vigore dal giorno successivo.
In particolare, l’art. 9, comma 1, del suddetto Decreto ha nuovamente modificato il termine di cui all’art. 68 del Decreto Cura Italia, posticipandolo dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Conseguentemente, anche il periodo di sospensione delle verifiche di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73, previsto dall’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) è stato prorogato fino allo stesso termine del 30.06.2021.
Inoltre, come precisato dall’ultimo periodo del comma 1, dell’art. 9, del Dl. n. 73/2021 “alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo (cioè dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021) si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020,“.
Quindi, anche le verifiche eventualmente effettuate tra il 1° maggio 2021 e il 26 maggio 2021, per le quali l’agente della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, procederanno al pagamento a favore del beneficiario.




