Cassazione, Civile Sent. Sez. 5, n. 16450 del 10 giugno 2021
Il ritardo nella fatturazione, sanzionato dall’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997, integra una violazione formale e non anche sostanziale dell’art. 21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l’esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio alla determinazione della base imponibile, dell’Iva o sul versamento della stessa, cosicché, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, comma 1, Dlgs. n. 472/1997.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza in commento, riferita al caso in cui una Società aveva commesso, nello stesso periodo d’imposta, diverse violazioni della medesima disposizione di legge, relativa al termine per l’emissione delle fatture concernenti cessioni delle auto, operate al momento della immatricolazione anziché della consegna, ma tale tardività delle fatturazioni non aveva alterato l’imponibile.
Viene in rilievo dunque la situazione sopra indicata: il beneficio del cumulo giuridico resta escluso se le violazioni abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’Iva e sul versamento della stessa, ossia si siano tradotte in una evasione o in una indebita detrazione ovvero, in ogni caso, in una alterazione dell’Iva o dell’imponibile. Se invece – come nel caso in esame – un tale pregiudizio non si è prodotto, nonostante la lesione della disposizione sia potenzialmente idonea ad arrecarlo, la violazione – che è pur sempre dannosa per l’esercizio delle azioni di controllo dell’Amministrazione finanziaria – mantiene un carattere formale, perché ciò che è stato compromesso è solo l’osservanza di un adempimento, pur importante, da parte del contribuente.
Nella Sentenza viene ricordato che la giurisprudenza della Corte ha da tempo raggruppato le fattispecie trasgressive in 3 tipologie fondamentali (vedasi da ultimo Cassazione – Sentenza n. 901/2019 – e in termini ampi, Cassazione – Sentenza n. 28938/2020).
In particolare, si distingue tra:
a) violazioni sostanziali;
b) violazioni formali;
c) violazioni meramente formali.
La differenza tra le diverse tipologie si fonda su un criterio sostanziale:
- se la trasgressione della disposizione determina un pregiudizio per l’imposizione, in senso ampio, la violazione è sostanziale;
- se manca un simile pregiudizio ma comunque ne resta incisa la possibilità dell’esercizio delle azioni o dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, la violazione è formale;
- se invece entrambe le condizioni sono assenti, allora la lesione della regola resta derubricata – in assenza di una disposizione che ne censuri in ogni caso la trasgressione, che può essere rilevante anche in assenza di una compromissione effettiva dei poteri di controllo ove il Legislatore ne abbia valutata l’astratta idoneità rispetto a tale esito – a mera irregolarità.
L’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 471/1997, nel caso di violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili od esenti, prevede una sanzione proporzionale “al corrispettivo non documentato o non registrato” ma, quando “la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito”, prevede l’applicazione di una sanzione in misura fissa da Euro 250 a Euro 2.000.
Se la violazione è formale ne deriva altresì l’applicazione dell’art. 12, comma 1, del Dlgs. n. 472/1997, sul cumulo giuridico.
di Francesco Vegni




