Consigli comunali: i chiarimenti del Viminale sull’istituzione della figura del Vicepresidente in corso di consiliatura

Parere del Viminale sostiene che un'eventuale disposizione statutaria che istituisce la figura del Vicepresidente del Consiglio Comunale potrebbe entrare in vigore già in corso di consiliatura

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha pubblicato in data 22 maggio 2024 un Parere nel quale sostiene che un’eventuale disposizione statutaria che istituisse la figura del Vicepresidente del Consiglio comunale potrebbe entrare in vigore già in corso di consiliatura, atteso che l’art. 39, comma 1, del Tuel, si configura come norma cedevole rispetto a disposizione statutaria disciplinante la figura del vicepresidente.

Un segretario generale, premesso che le fonti di autonomia locale del Comune di riferimento non prevedono la figura del vicepresidente del Consiglio Comunale e che le relative funzioni sono esercitate, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto comunale, dal consigliere anziano individuato secondo le modalità previste dall’art. 40, comma 2, del Tuel, chiede se nel caso di sopravvenuta approvazione di una norma statutaria e regolamentare che prevedesse che la carica di vicepresidente l’applicazione operativa della disposizione possa avvenire decorsi i 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto modificato all’Albo pretorio, o a decorrere dalla data di rinnovo del Consiglio Comunale.

La Finanza Locale richiama l’art. 39, comma 1, del Tuel: “i Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’art. 40., e poi sostiene che tale disposizione, nel prevedere la figura del Presidente del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, demanda allo Statuto comunale la competenza a decidere il soggetto a cui siano affidate le funzioni presidenziali vicarie, precisando che in assenza di specifiche norme statutarie tali funzioni siano svolte dal consigliere anziano. Il Dipartimento fa presente che la titolarità della competenza di vicepresidente in capo al consigliere anziano è stabilita dal Legislatore nazionale solamente quale norma di chiusura al fine di assicurare la continuità amministrativa nel caso in cui gli statuti non abbiano normato compiutamente la materia in esame.

In conclusione, viene chiarito che un’eventuale disposizione statutaria che istituisse la figura del Vicepresidente del Consiglio Comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura, atteso che l’art. 39, comma 1, del Tuel, risulta da configurarsi come norma cedevole rispetto ad una disposizione statutaria che disciplinasse espressamente la figura del Vicepresidente del Consiglio Comunale.