Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 155 del 20 giugno 2024
Nella situazione in esame, viene richiesto un parere sulla possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione del 2023 per coprire le spese di collocamento di alcuni minori presso comunità protette.
Questi costi sono classificati come spese correnti non permanenti ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). La richiesta specifica che “la spesa è obbligatoria per il Comune a causa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria” e “non è determinata la durata del collocamento dei minori in comunità”, rendendo imprevedibile l’evoluzione del percorso giudiziario o assistenziale, e quindi la spesa non può essere considerata permanente. La richiesta include un provvedimento giudiziario di collocamento di un minore presso una struttura comunitaria, una richiesta di un altro Comune per la compartecipazione ai costi, e una relazione dell’assistente sociale del Comune riguardante un altro minore collocato d’urgenza presso una comunità su segnalazione dei Carabinieri.
La Sezione rileva che, secondo l’art. 187, comma 2, del Tuel, l’Ente Locale, dopo l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato per finanziare spese correnti non permanenti, come il mantenimento di minori presso Strutture protette, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge.






