Imu e immobili ecclesiastici

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17679 del 26 giugno 2024

Nel caso oggetto di studio, la questione controversa riguarda l’impugnazione di tre avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’Imu per gli anni 2012, 2013 e 2014, per un totale di 17.678,95 Euro, relativi a 4 immobili pertinenze di un edificio di culto inagibile, destinati a vari usi religiosi e abitativi.

La Suprema Corte ha analizzato la normativa riguardante l’esenzione dall’Ici/Imu per immobili di Enti non commerciali. L’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, prevede l’esenzione per immobili utilizzati da Enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Successivamente, il Dl. n. 203/2005 ha esteso l’esenzione anche alle attività commerciali e il Dl. n. 223/2006 ha limitato l’esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

In particolare, i requisiti per l’esenzione sono:

–      requisito soggettivo: natura non commerciale dell’Ente.

–      requisito oggettivo: attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle esenti e non avere modalità commerciali.

Il contribuente deve dimostrare che l’attività svolta nell’immobile non ha modalità commerciali. L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riguarda attività non economiche svolte gratuitamente o a corrispettivi simbolici.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che l’ordine di recupero di un aiuto illegale è la conseguenza dell’accertamento dell’illegalità. Per evitare infrazioni, il Legislatore ha introdotto l’Imu mantenendo le esenzioni per attività non commerciali. Dal 1° gennaio 2013, l’art. 7, lett. i), è stato riformulato per includere solo attività svolte con modalità non commerciali.

Nello specifico, attività di religione o culto sono incluse tra quelle esenti. L’esenzione si estende alle abitazioni del Clero, collaboratori del Parroco e membri di Congregazioni religiose. Gli immobili concessi in comodato ad altri Enti religiosi per attività non commerciali possono beneficiare dell’esenzione. La Suprema Corte ha quindi stabilito che per ottenere l’esenzione, il contribuente deve dimostrare la natura non commerciale dell’attività e la destinazione esclusiva dell’immobile alle attività esenti.

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