Iva: il trasferimento di Impianti di distribuzione di Gas naturale non è rilevante quando ha per oggetto una “azienda” e non singoli beni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 207 del 18 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dell’operazione di trasferimento degli impianti di distribuzione di gas naturale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 207 del 18 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dell’operazione di trasferimento degli Impianti di distribuzione di Gas naturale.

Nel caso di specie, un Comune (Stazione appaltante) ha pubblicato la Gara per l’affidamento in concessione del “Servizio di distribuzione del Gas naturale”, prevedendo a carico del Gestore entrante:

  • di corrispondere al Gestore uscente il valore di rimborso a fronte del quale avrebbe acquisito, per la durata dell’affidamento, la proprietà degli Impianti di distribuzione o di una loro porzione;
  • di subentrare nelle obbligazioni finanziarie del Gestore uscente relative agli Investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento o indennizzarlo per l’estinzione delle obbligazioni finanziarie, oltre a subentrare nei contratti pubblici e privati, relativi allo svolgimento del “Servizio di distribuzione” e connessi alla proprietà degli Impianti (quali servitù e concessioni di attraversamento);
  • di assumere, salvo espressa rinuncia degli interessati e ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro con il Gestore uscente, il personale dipendente inerente al “Servizio di distribuzione del Gas naturale” come individuato in uno degli allegati del Bando.

Il Gestore entrante si è aggiudicato:

  • l’affidamento del “Servizio pubblico di distribuzione del Gas naturale”;
  • la proprietà degli Impianti dal Gestore uscente, il cui trasferimento si è perfezionato con la sottoscrizione del verbale di consegna tra il Gestore uscente e il Gestore entrante e previo pagamento da parte di quest’ultimo del valore di rimborso di cui sopra.

Il Gestore entrante si è posto quindi la domanda del corretto trattamento fiscale dell’operazione di trasferimento degli Impianti di distribuzione di Gas naturale da parte del Gestore uscente e del pagamento del relativo corrispettivo, ovvero se tale operazione configuri una cessione di beni o una cessione d’azienda.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione esaminata, ha confermato le conclusioni contenute nella Risposta n. 455/2023, secondo cui ‘‘… sono riscontrabili gli elementi che contraddistinguono un trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE’’, non ravvisandosi, di converso, le condizioni per ritenere applicabili alla fattispecie in argomento le indicazioni contenute nella Risposta n. 108/2021.

Come chiarito nella Risposta n. 455/2023 e nella Risposta n. 546/2020, gli elementi che contraddistinguono un complesso aziendale sono, tra l’altro, rappresentati:

a) dalla possibile prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale (vedasi Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa n. C497/01 del 27 novembre 2003, punti 40 e 44);

b) dal mantenimento da parte del suddetto complesso di beni di sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (vedasi Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa n. C444/10 del 10 novembre 2011, punto 25).

Nel caso di specie, a parere dell’Agenzia, risultano soddisfatti entrambi i requisiti sovraesposti.

La stessa Agenzia ha poi rilevato che, a differenza del caso affrontato nella Risposta n. 108/2021, il trasferimento non ha avuto ad oggetto singoli beni strumentali (ossia prevalentemente automezzi), suscettibili in astratto di diverse utilizzazioni economiche (sebbene, in concreto, vincolati all’attività di trasporto pubblico locale) ma una ‘‘universitas’’ di beni e di rapporti giuridici con una chiara identità funzionale, destinata, in via univoca ed esclusiva, all’esercizio dell’attività economica di distribuzione del gas naturale, ed idonea a consentire, senza bisogno di radicali trasformazioni, l’esercizio della medesima attività da parte del Gestore entrante.

Il trasferimento della piena proprietà di detta ‘‘universitas’’, avvenuto con la sottoscrizione di un verbale di consegna, ha inoltre prodotto l’effetto di determinare la ‘‘prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale’’.

In conclusione, il trasferimento in questione non risulta rilevante ai fini Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del Dpr. n. 633/1972, avendo detta operazione per oggetto non singoli beni, bensì un complesso di beni e di rapporti giuridici suscettibile di consentire l’esercizio dell’attività di impresa in capo al Gestore entrante, nel senso prima chiarito, e che detta caratteristica fosse anche preesistente al trasferimento stesso.