Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 110 del 13 novembre 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che in merito alle somme urgenze, il rinvio alle modalità indicate dall’art. 194, lett. e), del Dlgs. n. 267/2000 (richiamato nell’art. 191 dello stesso Decreto) non si limita a un aspetto procedurale, ma assume anche un significato sostanziale. Quando l’amministrazione rispetta i termini stringenti stabiliti dalla legge per l’iter procedurale, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194, lett. e), deve essere inteso nel senso che è indispensabile adottare una delibera consiliare. Tale delibera serve a riconoscere la spesa sostenuta per interventi di somma urgenza, purché limitati alla rimozione dello stato di pericolo, ovvero all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture”.
In questo contesto, l’utilità per l’amministrazione coincide con la spesa effettivamente sostenuta, determinata sulla base della perizia tecnica e del corrispettivo concordato consensualmente. Ciò avviene perché la procedura, sebbene derogatoria rispetto alla gestione contabile ordinaria, è stata esplicitamente estesa dal Legislatore a tutti i lavori di somma urgenza, alla protezione civile e ad altre prestazioni emergenziali. Di conseguenza, quando l’attività gestionale rispetta il limite temporale previsto dalla normativa, è legittimo riconoscere anche l’utile d’impresa.


