Estinzione parziale di debiti da parte di Società “in house” in liquidazione: limiti normativi, correttezza dell’operazione e profili di responsabilità

Corte dei conti Lombardia, Delibera n 61 del 31 marzo 2025

Nel caso esaminato viene chiesto se, qualora una Società partecipata venga posta in liquidazione, sia corretto estinguere un debito nei confronti dell’Ente pubblico attraverso un pagamento parziale in contanti e la cessione di immobili per un valore complessivo inferiore al credito originario, e se tale operazione sia compatibile con i principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico, senza comportare il rischio di un danno erariale.

La Sezione dichiara ammissibile il primo quesito, affermando che, in via astratta, l’operazione non è vietata dall’ordinamento e non contrasta con i principi di buona gestione, purché sia effettuata nel rispetto delle norme che regolano la fase di liquidazione. In particolare, gli artt. 2484 e seguenti, del Cc., disciplinano la liquidazione delle Società e attribuiscono ai Liquidatori, ai sensi dell’art. 2489, il compito di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione del Patrimonio sociale, comprese le modalità di soddisfazione dei creditori, tra cui l’ente pubblico socio. I Liquidatori, sulla base del bilancio e delle risorse disponibili, possono anche ricorrere alla datio in solutum, purché ciò avvenga nell’interesse della migliore realizzazione dell’attivo e in assenza di favoritismi illeciti. La Sezione evidenzia che il Comune, in quanto socio, ha diritto a ricevere solo quanto residua dopo il pagamento dei creditori sociali e che, quindi, la parziale soddisfazione del proprio credito non configura automaticamente una violazione normativa, a condizione che i Liquidatori agiscano con diligenza e secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea e dalla legge. È invece dichiarato inammissibile il secondo quesito, relativo alla possibile configurazione di un danno erariale, poiché la valutazione concreta di un eventuale pregiudizio economico spetta alla Procura regionale della Corte dei conti e non può essere oggetto di parere consultivo. Inoltre, non sussiste un nesso diretto e automatico tra l’operazione descritta e l’insorgenza di responsabilità amministrative, le quali presuppongono un esame di circostanze fattuali specifiche non conosciute dalla Sezione. Viene infine richiamato l’art. 12 del Dlgs. n. 175/2016, che disciplina le responsabilità degli Organi delle Società partecipate e dei rappresentanti degli Enti pubblici soci. La Sezione ribadisce che ogni valutazione di merito su comportamenti eventualmente lesivi del Patrimonio pubblico spetta alle Autorità competenti e che il parere fornito non ha valore autorizzativo, né può escludere responsabilità, in conformità a quanto previsto dagli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, del Dlgs. n. 174/2016.

In conclusione, la Sezione afferma che è legittimo, in linea generale, estinguere un debito di una Società in house in liquidazione verso un Ente pubblico mediante pagamento parziale in contanti e cessione di immobili per un valore inferiore al credito, purché nel rispetto delle regole civilistiche e con la necessaria diligenza. La valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale resta invece riservata alla Procura della Corte dei conti e non può essere svolta in sede consultiva.

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