Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 71 del 2 aprile 2025
Un Comune ha chiesto se le spese per la registrazione di una Sentenza o di altri provvedimenti giudiziari debbano essere considerate debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/2000. In particolare, si domanda se sia necessario attivare questa procedura anche quando il Comune non è stato condannato al pagamento delle spese legali, ma riceve comunque un avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate, a causa dell’omessa registrazione del provvedimento da parte della controparte.
La Sezione chiarisce che l’art. 194 del Tuel consente il riconoscimento di debiti fuori bilancio nei casi indicati, tra cui le Sentenze esecutive (lett. a), e che tra le spese rientranti in questa previsione vi sono anche quelle per la registrazione delle decisioni giudiziarie, poiché direttamente collegate alla loro esecuzione. Ai sensi dell’art. 57 del Dpr. n. 131/1986, entrambe le parti del giudizio sono solidalmente responsabili del pagamento dell’imposta di registro. Questo significa che anche la parte vittoriosa, come nel caso del Comune, può essere chiamata a pagare, anche se non è stata espressamente condannata a farlo. In tali situazioni, prima di procedere al pagamento, è necessario che il Consiglio comunale approvi una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, come previsto dal Tuel e confermato dalla Sezione delle Autonomie nella Delibera n. 27/2019). Infine, anche se l’obbligo di pagamento spetta alla parte soccombente, come riconosciuto dalla giurisprudenza civile (Corte di Cassazione, Sentenze nn. 1222/2021 e 16700/2022), l’Ente ha il diritto di agire in regresso per recuperare la somma eventualmente pagata.