Criteri territoriali nelle Gare pubbliche: sono legittimi se usati come punteggio premiale e non come requisito di accesso

Delibera n. 130 del 2 aprile 2025

Una Ditta ha chiesto di valutare se fosse legittima la presenza, in una Gara pubblica, di 2 criteri di valutazione dell’offerta che premiavano le Imprese con sede operativa nel territorio interessato dal Servizio. Secondo la Ditta, queste clausole territoriali favorivano indebitamente le Imprese locali e limitavano la concorrenza, in contrasto con il Principio di apertura al mercato previsto dal “Codice degli Appalti”.

L’Anac ha esaminato i documenti di gara e le memorie delle parti, rilevando che i criteri contestati non erano stati usati come requisiti di partecipazione, ma solo come elementi premianti nell’Offerta tecnica, con un peso complessivo contenuto (5 punti ciascuno su un totale di 85). Inoltre, la Stazione appaltante ha motivato l’introduzione di tali criteri con la necessità di garantire maggiore efficienza organizzativa e operativa, valorizzando la conoscenza del territorio e la vicinanza geografica nell’erogazione del Servizio. L’Autorità ha ricordato che il “Codice degli Appalti” consente l’uso dei criteri territoriali come elementi premianti, a condizione che non siano utilizzati per escludere Operatori economici e che non siano irragionevoli o sproporzionati.

Nel caso specifico, la Ditta non ha fornito prove sufficienti a dimostrare l’irragionevolezza dei criteri adottati. Pertanto, l’Anac ha concluso che l’operato della Stazione appaltante è conforme alle norme vigenti, in particolare all’art. 108, comma 7, del Dlgs. n. 36/2023, che consente l’uso del Principio di prossimità come criterio tecnico premiale per favorire le piccole e medie Imprese locali e garantire una gestione efficiente del Servizio.

Devono quindi ritenersi legittime le cosiddette clausole territoriali laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri premiali di valutazione dell’offerta. In tali casi, la scelta di tali criteri rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di evidente illogicità, incongruità o irrazionalità, elementi che non sono emersi nel caso esaminato.

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