Delibera n. 146 del 9 aprile 2025
Un’Impresa ha contestato l’aggiudicazione di un appalto, sostenendo che la Stazione appaltante avesse applicato il ribasso percentuale anche ai costi della manodopera, che secondo l’Impresa non dovevano essere soggetti a ribasso, come previsto dall’art. 41, comma 14, del Dlgs. n. 36/2023.
L’Anac ha chiarito che, secondo l’interpretazione adottata a livello nazionale con il Bando-tipo n. 1/2023, il ribasso si applica all’intero importo, inclusi i costi della manodopera, ma questi non vengono effettivamente ridotti a meno che l’operatore economico non indichi esplicitamente un importo inferiore e lo giustifichi.
Nel caso esaminato, l’Offerta dell’aggiudicatario non indicava alcun ribasso sui costi della manodopera. Di conseguenza, la Stazione appaltante ha correttamente applicato il ribasso sull’intero importo, in linea con il disciplinare di gara. In conclusione, l’Autorità ha ritenuto legittima la determina di aggiudicazione, affermando che non ci sono stati errori. L’applicazione del ribasso su tutto l’importo, comprensivo della manodopera, è conforme alla normativa e favorisce la chiarezza e la parità tra i concorrenti.