Delibera n. 161 del 16 aprile 2025
Nella fattispecie in esame, una Cooperativa ha contestato una regola prevista in una Gara d’appalto pubblica, secondo cui possono partecipare solo le Imprese che non superano un certo limite di fatturato, considerato come indice di solidità economica.
Secondo la Cooperativa, questa regola è sbagliata: il limite di fatturato dovrebbe essere un minimo da raggiungere, non un massimo da non superare, perché altrimenti si escluderebbero imprese più solide solo perché hanno un fatturato più alto.
L’Anac, analizzando la documentazione, ha dato ragione alla Cooperativa, spiegando che la norma di riferimento permette alla Stazione appaltante di fissare un livello minimo di fatturato sotto il quale non si può partecipare, ma non di escludere chi ha un fatturato più alto. L’obiettivo della norma è quello di garantire la partecipazione del maggior numero possibile di imprese, anche piccole e medie, e non limitarla.
Secondo l’Autorità, la clausola del Bando è quindi sbagliata e contraria alla legge, perché restringe ingiustamente la partecipazione. La Stazione appaltante dovrà quindi modificare la gara eliminando l’irregolarità e riaprire i termini per permettere a tutte le Imprese interessate di partecipare.