Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 112 del 24 luglio 2025
Secondo la normativa in materia di Società partecipate, gli Enti pubblici che detengono partecipazioni in soggetti che chiudono il bilancio con una perdita devono accantonare una somma proporzionale nel proprio bilancio, a tutela degli equilibri finanziari. Questo accantonamento serve a coprire il rischio che l’Ente debba contribuire con risorse proprie al ripiano delle perdite della Società partecipata. L’accantonamento non riguarda solo la perdita dell’ultimo anno, ma anche eventuali perdite precedenti che non sono state ancora coperte e risultano nel bilancio come riporti a nuovo. Tuttavia, la norma prevede alcune situazioni in cui l’importo accantonato può essere successivamente liberato e reso disponibile: quando l’Ente ripiana la perdita, quando dismette la partecipazione, quando la Società partecipata entra in liquidazione oppure quando la Società stessa ripiana, in tutto o in parte, le perdite degli anni precedenti. Queste regole, stabilite nell’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016, servono a garantire che gli Enti pubblici siano pronti ad affrontare eventuali obblighi economici derivanti dalle loro partecipazioni, evitando squilibri nei propri bilanci.






