Corte di giustizia tributaria del Piemonte, Sentenza n. 427 dell’11 giugno 2025
La controversia riguarda la Tosap applicata a due passi carrai a raso per i quali il contribuente riteneva di non dover pagare nulla sostenendo che tali accessi, non creando occupazione, sono esenti, mentre la Società concessionaria del servizio ha imposto la tassa perché davanti ai passi carrai è presente un cartello di divieto di sosta.
Secondo la Società, proprio quel cartello impedisce alla collettività di utilizzare liberamente lo spazio pubblico e crea così il presupposto per l’imposizione tributaria, come affermato dalla giurisprudenza della corte di Cassazione. Il contribuente ha contestato spiegando che non aveva mai chiesto l’apposizione dei cartelli e che, comunque, in una via la sosta non era consentita e nell’altra il terreno era privato.
I Giudici, richiamando l’art. 44, comma 8, del Dlgs. n. 507/1993 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno chiarito che i passi carrai a raso diventano imponibili quando sono muniti di cartello di divieto di sosta perché ciò comporta la sottrazione di una parte del suolo pubblico all’uso indiscriminato della collettività a vantaggio del singolo proprietario. Non è rilevante se il cartello sia stato richiesto o meno dal contribuente: il fatto stesso che esso esista produce l’effetto di riservare quello spazio e quindi giustifica l’applicazione della Tosap.






