Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 19 del 17 ottobre 2025
In questa vicenda si chiarisce se, con il Dlgs. n. 36/2023, l’Ente possa (e debba) assicurare i propri Tecnici interni che progettano o verificano i Progetti, coprendo non solo i danni a terzi ma anche i danni subìti dall’Amministrazione per errori professionali. La regola generale resta il divieto di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti (art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007). Tuttavia, qui opera una disciplina speciale: la Legge-delega impone la polizza quando la progettazione è affidata a personale interno ex art. 1, comma 2, lett. p), della Legge n. 78/2022. Il “Codice dei contratti” prevede azioni per la copertura del personale (art. 2, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023). L’Allegato I.7 inserisce tra le somme a disposizione gli oneri assicurativi – art. 5, comma 1, lett. e), n. 10) – e richiede per il verificatore un’adeguata polizza per i rischi professionali (art. 37, comma 3, in rinvio all’art. 43). L’Allegato I.10 delimita le attività tecniche incentivate (progettazione e verifica).
La Sezione stabilisce che:
- la polizza è obbligatoria per progettisti e verificatori interni e si finanzia nel quadro economico dell’intervento (art. 45, del Dlgs. n. 36/2023 e Allegato I.7);
- l’obbligo è norma speciale sopravvenuta rispetto al divieto del 2007 e consente, solo per l’attività professionale di cui all’Allegato I.10, la copertura dei danni causati all’Ente oltre a quelli verso terzi, a prescindere dal grado di colpa, con esclusione dei fatti dolosi (art. 1900 del Cc.) e tenendo conto dell’art. 2236 del Cc. per le prestazioni di speciale difficoltà;
- la deroga è stretta: la copertura deve riguardare solo i rischi direttamente e immediatamente connessi a progettazione/verifica e non può estendersi ad altre funzioni, ad altri dipendenti, o in modo generico alla vita lavorativa; fuori da questo perimetro torna a valere il divieto dell’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007, con nullità della polizza.
In sostanza, il “Codice” introduce una deroga mirata e ragionevole al divieto generale, così che l’Ente possa assicurare i propri tecnici interni per i rischi professionali di progettazione e verifica, tutelando i bilanci pubblici da errori tecnici, senza coprire il dolo e senza allargare la garanzia oltre quanto la legge consente.




