Corte dei conti Liguria, Delibera n. 77 del 22 ottobre 2025
Un’Amministrazione ha chiesto se l’incentivo previsto dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 possa essere riconosciuto anche al personale dell’area economico-finanziaria che collabora, insieme ai tecnici, nella gestione delle opere pubbliche. L’art. 45 stabilisce che una parte delle somme stanziate per le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti possa essere destinata a premiare il personale interno che svolge specifiche funzioni tecniche, elencate nell’Allegato I.10 del “Codice”, come la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo o la gestione tecnico-amministrativa degli interventi. L’obiettivo della norma è valorizzare le professionalità interne e ridurre il ricorso a consulenti esterni, ottenendo così anche un risparmio di spesa. La questione posta riguarda la possibilità di estendere il riconoscimento di tali incentivi a chi, pur non appartenendo all’area tecnica, svolge attività di natura contabile o amministrativa di supporto, come la programmazione economica, la gestione del bilancio, la rendicontazione o la liquidazione delle spese.
La Sezione ha precisato che l’incentivo dell’art. 45 ha carattere eccezionale e riguarda solo le attività tecniche direttamente connesse a una specifica procedura di affidamento o di esecuzione. Ciò significa che il beneficio non può essere riconosciuto in modo generalizzato a tutto il personale dell’ente, ma solo a coloro che svolgono compiti tecnici specifici e identificabili, come la progettazione, la verifica della congruità delle offerte, la direzione dei lavori o il collaudo. Richiamando precedenti pronunce della Corte dei conti (tra cui Sezione delle Autonomie n. 6/2018, Toscana n. 196/2023; Lombardia n. 120/2025, Puglia n. 86/2025), la Sezione ha ribadito che sono escluse dal perimetro dell’incentivo le attività finanziarie, amministrative e contabili, anche se necessarie per la realizzazione delle opere, perché non possiedono la natura “tecnica” richiesta dalla legge. Queste attività, infatti, fanno parte delle normali funzioni dell’Amministrazione e non sono legate in modo diretto e operativo a una singola procedura di gara. La Sezione ha chiarito che l’incentivo può essere riconosciuto solo se viene accertato concretamente che il dipendente, anche se non tecnico di qualifica, ha svolto attività tecniche vere e proprie, cioè prestazioni che richiedono l’applicazione di competenze specifiche e che risultano indispensabili per la realizzazione o la gestione diretta del contratto. Tale verifica deve essere effettuata dal dirigente o responsabile del servizio, sentito il Rup, come previsto dallo stesso art. 45. In conclusione, la Sezione ha affermato che il personale economico-finanziario non può ricevere l’incentivo previsto dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023, se svolge solo funzioni contabili, amministrative o di bilancio, poiché tali attività, pur importanti, non hanno natura tecnica. L’incentivo può essere riconosciuto solo nei casi in cui il personale partecipi direttamente e in modo documentato a una delle attività tecniche indicate nell’Allegato I.10, e sempre nei limiti di legge e senza nuovi oneri per l’Ente.


