Anac: “Non serve qualificazione dell’Amministrazione se c’è affidamento diretto dell’Impianto sportivo”

Anac ha confermato che la qualificazione come Stazione appaltante del Comune è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, mentre non è necessaria per affidamenti diretti, anche di importo elevato, consentiti dal “Codice”

La qualificazione come Stazione appaltante dell’Amministrazione comunale è richiesta solo nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata. Viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal “Codice” o da altre disposizioni normative vigenti. Ciò implica che la necessità della qualificazione viene meno ogni qualvolta viene affidato un appalto senza porre in essere una Gara. Tale Principio ha portata di carattere generale e lo si ritiene applicabile anche alle concessioni nelle ipotesi in cui il Legislatore ne consenta l’affidamento senza lo svolgimento di una procedura finalizzata alla selezione dell’affidatario.

Così Anac, con Atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità 22 dicembre 2025, pubblicato in data 27 gennaio 2026 sul sito dell’Autorità, ha confermato la possibilità per l’Ente Locale che ha sottoposto la richiesta di parere di disporre autonomamente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 5 del “Codice” senza essere qualificato. Quest’ultimo riguardava l’affidamento di riqualificazione e gestione gratuita di Impianti sportivi ad Associazioni e società sportive senza fini di lucro.

L’Autorità ha precisato che: sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro abbia presentato all’Ente Locale una Proposta relativa ad un Impianto da riqualificare; all’Ente Locale deve pervenire una sola Proposta in tale senso; la Proposta, corredata da un Progetto preliminare accompagnato da un Piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un Impianto sportivo da “rigenerare, riqualificare o ammodernare”, quindi un Impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali; la Proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile; il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’art. 14 del “Codice”.

Il Sistema di qualificazione delineato dal “Codice”, a seguito delle modifiche apportate dal “Decreto correttivo” (Dlgs. n. 209/2024), con riferimento agli Appalti richiede la qualificazione per effettuare le Gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell’art. 62 (“soglie di autonomia”).
Il richiamo alle “gare”, in luogo del più ampio termine “procedure” utilizzato originariamente dal “Codice”, rafforza l’interpretazione già seguita dall’Autorità secondo cui la qualificazione è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, e che, viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal “Codice” o da altre disposizioni normative vigenti. Ciò implica che la necessità della qualificazione viene meno ogni qualvolta viene affidato un Appalto senza porre in essere una Gara.