Requisiti di partecipazione troppo restrittivi: l’Anac invita all’annullamento in autotutela del Bando

Delibera n. 408 del 22 ottobre 2025

Un cittadino ha segnalato all’Anac presunte irregolarità in una gara d’appalto indetta da una Centrale unica di committenza per conto di un Comune, riguardanti soprattutto una clausola del Disciplinare di gara che imponeva requisiti di partecipazione ritenuti troppo restrittivi.

L’Autorità aveva già esaminato la questione in un precedente procedimento, concluso dopo la modifica della clausola e la riapertura dei termini per le offerte, ma nel nuovo esame ha riscontrato ulteriori problemi nella documentazione di gara. Dall’istruttoria è emerso che la Stazione appaltante ha violato diverse norme del Codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 100 del Dlgs. n. 36/2023, che stabilisce in modo tassativo i requisiti di partecipazione.

In particolare, è stato rilevato che la clausola contestata imponeva un periodo di esperienza limitato agli ultimi tre anni, mentre la legge consente di considerare i contratti svolti negli ultimi 10 anni, e richiedeva certificazioni ISO non previste tra i requisiti obbligatori. Queste previsioni, secondo l’Anac, limitano ingiustificatamente la concorrenza. Sono state poi rilevate irregolarità anche nei requisiti economici, poiché il disciplinare richiedeva un fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto invece di un fatturato globale e chiedeva referenze bancarie, che non sono più ammesse.

L’Autorità ha inoltre individuato altre criticità, tra cui la gestione non corretta dei Consorzi, l’assenza della nomina del Responsabile unico del procedimento da parte della centrale di committenza, l’attribuzione della fase di esecuzione ad un Ente non qualificato per l’importo dell’appalto, il riferimento a criteri ambientali minimi superati e il divieto di subappalto a cascata inserito senza la motivazione richiesta dalla legge. Tutte queste irregolarità sono state considerate gravi violazioni perché introducono clausole e condizioni che limitano la partecipazione e la concorrenza.

L’Anac ha quindi invitato la Stazione appaltante ad annullare in autotutela il Bando e tutti gli atti collegati, raccomandando di riscrivere la documentazione di gara in modo conforme alla legge e concedendo 20 giorni di tempo per adeguarsi, avvertendo che, in caso contrario, potrà impugnare gli atti.

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