Delibera n. 418 del 22 ottobre 2025
Un Operatore economico ha segnalato ad Anac l’irregolarità di una gara, sostenendo che l’Impresa aggiudicataria e la seconda classificata non rispettavano i requisiti minimi stabiliti dalla lex specialis. In particolare, la documentazione di gara prevedeva un dimensionamento minimo del personale pari a 5,93 unità FTE (full time equivalenti), mentre le prime 2 classificate avevano indicato valori inferiori (5,61 e 5,17). Il Disciplinare di gara (art. 16) disponeva che l’offerta tecnica dovesse rispettare, a pena di esclusione, le caratteristiche minime fissate nei documenti di gara e consentiva solo varianti migliorative, non riduzioni.
Inoltre, la relazione tecnico-descrittiva vietava espressamente offerte “in diminuzione” sotto il profilo quantitativo o qualitativo.
La Stazione appaltante, anziché disporre l’esclusione, aveva considerato l’offerta dell’aggiudicataria “congrua” ai sensi della verifica di anomalia.
L’Autorità, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 8443/2024; Sentenza n. 7296/2024) e la propria Delibera n. 580/2023, ha ribadito che i requisiti minimi previsti dalla lex specialis costituiscono elementi essenziali dell’offerta e che la loro violazione comporta l’esclusione automatica, anche in assenza di una specifica clausola espulsiva. Pertanto, l’indicazione di un numero di addetti inferiore al valore minimo di 5,93 FTE configura una difformità sostanziale e rende l’offerta inammissibile, non semplicemente “non congrua”.
L’Anac ha concluso che l’Operato della Stazione appaltante non è conforme al Dlgs. n. 36/2023, invitandola a riesaminare le offerte ed escludere quelle non conformi, con eventuale scorrimento della graduatoria. Ai sensi dell’art. 220, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere deve motivare la propria decisione entro quindici giorni e comunicarla alle parti e all’Anac.







