Delibera n. 267 del 2 luglio 2025
Un operatore economico ha chiesto di valutare la legittimità di un bando di gara per la fornitura di dispositivi diabetologici, sollevando dubbi sull’indeterminatezza dell’oggetto, sull’incoerenza con i codici CPV e su alcuni criteri di aggiudicazione ritenuti illogici e discriminatori. In particolare, sono stati contestati i punteggi assegnati a certificazioni di compatibilità per aghi da insulina, la valutazione tecnica basata sul numero di sfaccettature degli aghi e la rilevanza data a certificazioni rilasciate da soggetti non indicati nel bando. L’Anac, richiamando l’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 e la giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Sentenza n. 4/2018; Consiglio di Stato Sentenza n. 7111/2023), ha chiarito che la Stazione appaltante ha ampia discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione, purché non manifestamente irragionevoli o sproporzionati, e che non possono essere accolte contestazioni su clausole non escludenti da parte di soggetti non impediti a partecipare. Ha ritenuto l’oggetto del bando chiaro, i criteri tecnici coerenti con le Linee guida della Società Italiana di Diabetologia e compatibili con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e concorrenza. Ha inoltre confermato la legittimità di prevedere punteggi premiali per elementi migliorativi, se tecnicamente pertinenti e non discriminatori. In conclusione, l’Anac ha escluso che le clausole del bando costituissero ostacoli illegittimi alla partecipazione o violazioni dei principi in materia di contratti pubblici.







