Con la Risposta n. 1 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contratti di appalto relativi ai servizi aggiudicati da una Stazione appaltante ad un Ente che sia una Stazione appaltante o un’Associazione di Stazioni appaltanti di cui all’art. 56, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, non sono esclusi del tutto dall’Imposta di bollo, ma scontano il Tributo nelle forme semplificate, come indicato dall’art. 18, comma 10 del citato “Codice”.
In risposta al soggetto istante l’Agenzia delle Entrate prende in esame le disposizioni del nuovo “Codice dei contratti pubblici” emanato con il Dlgs. n. 36/2023. Tale “Codice” definisce gli appalti pubblici come quei contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra operatori economici e stazioni appaltanti per lavori, forniture o servizi. In particolare, in riferimento all’Imposta di bollo, l’art. 18, comma 10, stabilisce che l’Imposta di bollo dovuta dall’Appaltatore è determinata sulla base della Tabella allegata, e deve essere versata una tantum al momento della stipula, in misura proporzionale al valore del contratto. Tale modalità di assolvimento sostituisce la norma generale ex Dpr. n. 642/1972.
La tabella allegata prevede degli scaglioni d’imposta in base all’importo massimo del contratto, comprese opzioni e rinnovi, mentre gli affidamenti sotto Euro 40.000 sono esenti. Inoltre, il pagamento eseguito dall’appaltatore ha natura sostitutiva dell’Imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto, con esclusione di fatture e documenti simili.
In sintesi, questa norma mira a semplificare e razionalizzare il sistema, rendendo unico e anticipato il pagamento dell’Imposta.
Nel richiamare il quadro normativo sulla disciplina del Bollo, l’Agenzia, al fine di fornire un indirizzo di carattere unitario, precisa che i contratti richiamati dall’art. 56, comma 1, lett. a), del “Codice dei contratti pubblici”, non sono completamente esclusi dalla sua disciplina, dovendo comunque rispettare principi essenziali, tra cui le forme contrattuali previste dall’art. 18 del “Codice”. La citata semplificazione del versamento dell’Imposta di bollo vale quindi per tutti i contratti specificamente individuati dal “Codice.




