Il Dait ha esaminato la questione relativa alla richiesta di accesso agli atti nell’ambito del Parere n. 32582 del 30 ottobre 2025, pubblicato il 28 gennaio 2026 sul Portale istituzionale del Ministero dell’Interno.
Il Dipartimento ha preso in considerazione la segnalazione di un Sindaco, il quale ha riferito che un ex dipendente comunale aveva rilevato l’assenza, nell’Albo pretorio storico, di alcuni atti risalenti al 2018. L’Ente ha quindi provveduto a reinserire i documenti mancanti con il supporto della Società che gestisce il software dell’Albo. Successivamente, l’ex dipendente ha presentato diverse istanze di accesso agli atti, dichiarando di agire “per motivi di giustizia” e in qualità di “portatore diretto di legittimi interessi giuridicamente rilevanti”; in particolare, ha richiesto una relazione dettagliata sulle cause del disservizio tecnico che aveva determinato l’assenza degli atti.
Il Dait ha richiamato la disciplina della Legge n. 241/1990, che riconosce il diritto di accesso solo a chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; inoltre, ha ricordato che l’art. 25 impone l’obbligo di motivare l’istanza e di indirizzarla all’Amministrazione che detiene stabilmente gli atti. Il Dipartimento ha richiamato anche la giurisprudenza più recente, nella quale si ribadisce la necessità di un rapporto di strumentalità tra la posizione giuridica da tutelare e i documenti oggetto dell’accesso.
Sulla base di questo quadro normativo e giurisprudenziale, il Dipartimento ha ritenuto che la richiesta presentata non abbia soddisfatto i requisiti previsti dalla Legge n. 241/1990, poiché non è emersa una posizione giuridica effettivamente collegata ai documenti richiesti né un interesse concreto e attuale.
Per tali ragioni, il Dait ha concluso che l’Ente non fosse tenuto ad accogliere l’istanza di accesso.


