Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1 del 1° gennaio 2026
Nella vicenda esaminata si discute della legittimità di un’intimazione di pagamento fondata su alcune cartelle esattoriali che il contribuente ha contestato deducendo la mancata o irregolare notifica delle stesse e la conseguente prescrizione dei tributi.
I Giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo regolari le notifiche e affermando che, in mancanza di tempestiva impugnazione delle cartelle, potessero essere fatti valere solo vizi propri dell’intimazione di pagamento, quale atto successivo della riscossione ai sensi dell’art. 50 del Dpr. n. 602/1973.
La Suprema Corte ha invece rilevato che il Giudice di
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