Finanza locale: recupero delle sanzioni “Covid” a carico dei Comuni per le Unioni inadempienti

Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 18 marzo 2026, interviene sul recupero delle sanzioni relative alla mancata certificazione delle perdite di gettito connesse all’emergenza “Covid-19” da parte di Unioni di comuni e Comunità montane

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, con Decreto 18 marzo 2026, interviene sul recupero delle sanzioni relative alla mancata certificazione delle perdite di gettito connesse all’emergenza “Covid-19” da parte di Unioni di comuni e Comunità montane.

Il Provvedimento si inserisce nel quadro delle Misure introdotte dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020 e dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020, che hanno previsto l’istituzione di fondi straordinari a favore degli Enti Locali, subordinando l’accesso alle risorse all’obbligo di certificare le perdite di gettito derivanti dalla pandemia.

Il mancato invio della Certificazione entro i termini (da ultimo fissati al 15 marzo 2023) ha comportato l’applicazione di sanzioni, già comminate con Decreto direttoriale 9 maggio 2023, da recuperare in più annualità.

Il Decreto prende atto che alcune Unioni di comuni e Comunità montane non hanno provveduto al pagamento delle sanzioni, nonostante ripetuti solleciti.

Considerata:

  • l’assenza di trasferimenti erariali capienti nei confronti degli Enti inadempienti;
  • la natura di Enti di secondo livello delle Unioni e Comunità montane;

il Ministero dispone di intervenire direttamente sui Comuni componenti, quali beneficiari effettivi delle risorse originarie.

Il cuore del Provvedimento è rappresentato dal meccanismo di recupero:

  • le sanzioni vengono recuperate nei confronti dei Comuni appartenenti alle Unioni o Comunità montane;
  • il recupero avviene mediante riduzione del “Fondo di solidarietà comunale”;
  • l’intervento riguarda le rate residue (2024 e 2025) non versate.

Il Decreto disciplina inoltre diverse casistiche:

  • compensazione tra rate già versate e rate dovute;
  • recupero nei confronti dei Comuni con “sufficiente capienza”;
  • estensione anche agli enti che hanno effettuato versamenti parziali ma non completato il pagamento.

L’art. 1 del Decreto prevede, in sintesi:

  • il recupero coattivo delle sanzioni nei confronti dei Comuni componenti;
  • la compensazione delle somme in alcuni casi specifici;
  • il recupero delle rate non versate entro il 31 dicembre 2025.

In caso di incapienza del “Fondo di solidarietà comunale”, si applicano le procedure alternative previste dalla normativa (art. 1, commi 128-129, Legge n. 228/2012).

L’art. 2 affida all’Ufficio II della Direzione centrale per la Finanza locale l’attuazione delle riduzioni, secondo quanto indicato negli Allegati al Decreto.

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