Accesso abusivo ai dati riservati: condanna parziale per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione

Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 75 del 19 marzo 2025

Nel caso in analisi, un Ufficiale appartenente a un Corpo di Polizia economico-finanziaria è stato condannato in via definitiva per aver effettuato, per fini privati, accessi abusivi alla Banca-dati dell’Anagrafe tributaria, utilizzando le proprie credenziali di servizio.

La Procura contabile ha promosso nei suoi confronti un’azione per responsabilità amministrativa, chiedendo la condanna al risarcimento di 20.000 Euro per danno all’immagine arrecato all’Amministrazione pubblica, sostenendo che la condotta illecita – compiuta nell’esercizio delle funzioni pubbliche – ha avuto rilevanza mediatica e ha compromesso la credibilità e il prestigio dell’Ente di appartenenza. Il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda, affermando che il reato per cui è stato condannato non rientra tra quelli tipici contro la Pubblica Amministrazione, che la visibilità mediatica era legata ad altri fatti non a lui imputabili e che la quantificazione del danno era generica.

La Sezione ha ritenuto parzialmente fondata l’azione della Procura, condannando il convenuto al pagamento di 5.000 euro. Ha affermato che la condanna definitiva per accesso abusivo a un sistema informatico, ai sensi dell’art. 615-ter del Codice penale, integra un reato commesso in danno della P.A., rilevante ai fini risarcitori secondo l’art. 1, comma 1-sexies, della Legge n. 20/1994 e l’art. 51, comma 7, del Dlgs. n. 174/2016.

Alla luce dell’abrogazione dell’art. 7 della Legge n. 97/2001, che in passato limitava l’azione risarcitoria ai soli reati propri dei pubblici ufficiali, il danno all’immagine è oggi perseguibile ogniqualvolta un reato commesso in danno della Pubblica Amministrazione – e accertato con sentenza definitiva – abbia compromesso il prestigio e l’imparzialità dell’ente. Nel caso concreto, la Sezione ha ritenuto che la condotta dell’ufficiale – che, ricoprendo un ruolo apicale, ha abusato della sua funzione per accedere a dati riservati – fosse idonea a ledere l’immagine dell’amministrazione, soprattutto considerando la delicatezza del settore in cui operava, quello fiscale. È stato inoltre rilevato che il fatto ha avuto una certa eco, sia sulla stampa che all’interno del Corpo di appartenenza. Tuttavia, nella quantificazione del danno, la Sezione ha considerato che la condotta, seppur grave, è stata circoscritta nel tempo e nei modi, e che la sua visibilità mediatica è stata inferiore rispetto ad altri fatti emersi nella medesima vicenda giudiziaria.

Per questi motivi, la Sezione ha riconosciuto la sussistenza del danno all’immagine ma in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, stabilendo un risarcimento equitativo pari a 5.000 euro, proporzionato alla gravità della condotta e alla sua reale incidenza sull’immagine pubblica dell’amministrazione.

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