Accesso agli atti di gara: termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione

Tar Marche, Sentenza n. 748 del 13 ottobre 2025

Una Società che aveva partecipato ad una gara pubblica per la riscossione dei tributi locali ha chiesto di visionare integralmente l’offerta tecnica della Società vincitrice, sostenendo che l’Amministrazione aveva illegittimamente oscurato alcune parti e non aveva fornito gli atti sulla verifica di anomalia dell’offerta. La Stazione appaltante aveva accolto solo in parte la richiesta, trasmettendo parte dei documenti e spiegando che quelli sulla verifica di anomalia erano conservati da un altro Ente.

La Società ricorrente ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l’oscuramento non era motivato e che l’accesso completo era necessario per esercitare il diritto di difesa, richiamando gli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso e l’art. 97 della Costituzione, che impone trasparenza e buon andamento dell’Amministrazione.

Il Tar ha però dichiarato il ricorso irricevibile, perché presentato oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023, che regola i tempi e le modalità di accesso agli atti di gara. I Giudici hanno spiegato che il termine di 10 giorni decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche se la pubblicazione degli atti è parziale o mancante, poiché la norma vuole rendere più rapidi i procedimenti e ridurre i tempi dei contenziosi. Inoltre, poiché nel frattempo l’Amministrazione aveva già fornito parte dei documenti richiesti, il Tar ha dichiarato improcedibile il resto del ricorso per mancanza di interesse, in base all’art. 35 del Dlgs. n. 104/2010.

In sostanza, i Giudici hanno affermato che i termini per impugnare le decisioni sull’accesso agli atti di gara sono molto brevi e rigidi, e che la tutela della trasparenza deve conciliarsi con l’esigenza di velocizzare le procedure di appalto.

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