Con la Delibera n. 378 del 1° ottobre 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità, l’Anac è intervenuta sul caso dell’affidamento dei “Servizi ambientali” da parte di 24 Comuni consorziati di una Provincia autonoma del Nord Italia in favore di un’Azienda speciale, per il periodo 2026-2038, rilevando l’incompatibilità dell’operazione con la normativa nazionale di Settore e con i Principi europei di libera concorrenza e parità di trattamento.
Il Consorzio-azienda, dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestisce il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, la pulizia delle aree pubbliche e la tutela ambientale” per i Comuni aderenti.
Scaduta la Convenzione al 31 dicembre 2025, i 24 Consigli comunali hanno deliberato la modifica della durata e la proroga della scadenza al 31 dicembre 2038, in attesa della trasformazione del Consorzio in Società di capitali “in house”, riaffidando di fatto in via diretta i “Servizi ambientali” per ulteriori 13 anni.
Secondo i Comuni, la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 5, del Dlgs. n. 201/2022 – che prevede l’applicazione delle disposizioni del Decreto “compatibilmente con gli Statuti speciali e le relative norme di attuazione” – consentirebbe di applicare la disciplina provinciale in materia di Servizi pubblici locali di interesse economico.
L’Anac ha invece chiarito che l’art. 1 del Dlgs. n. 201/2022, recante la Riforma organica dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali validi sull’intero territorio nazionale, a cui anche le Regioni e le Province autonome devono conformarsi.
Le disposizioni del Decreto – ricorda l’Autorità – costituiscono “norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”, e in quanto tali limitano la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, imponendo l’adeguamento delle rispettive discipline locali al nuovo quadro normativo nazionale. “Il Legislatore, qualificando le disposizioni del Dlgs. n. 201/2022 come norme fondamentali di riforma economico-sociale, ha eretto un limite invalicabile per la potestà legislativa delle Regioni e Province autonome”, sottolinea l’Autorità.
Sulla base di tali considerazioni, l’Anac ha rilevato che l’affidamento dei 24 Comuni consorziati non è in linea con la normativa nazionale e contrasta con i Principi di libera concorrenza e parità di trattamento previsti dal diritto dell’Unione e dal “Codice dei Contratti pubblici”.
Le Stazioni appaltanti sono pertanto chiamate a valutare azioni correttive in autotutela, per garantire, a partire dal 1° gennaio 2026, una gestione dei Servizi conforme al quadro normativo vigente, informando l’Autorità entro 45 giorni dalla comunicazione della Delibera.



