Affidamento “Raccolta rifiuti”: la norma statale prevale su quelle delle Province autonome

Con la Delibera n. 378/2025, approvata dal Consiglio, l’Anac è intervenuta sul caso dell’affidamento dei ”Servizi ambientali” da parte di 24 Comuni consorziati di una Provincia autonoma del Nord Italia in favore di un’Azienda speciale

Con la Delibera n. 378 del 1° ottobre 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità, l’Anac è intervenuta sul caso dell’affidamento dei “Servizi ambientali” da parte di 24 Comuni consorziati di una Provincia autonoma del Nord Italia in favore di un’Azienda speciale, per il periodo 2026-2038, rilevando l’incompatibilità dell’operazione con la normativa nazionale di Settore e con i Principi europei di libera concorrenza e parità di trattamento.

Il Consorzio-azienda, dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestisce il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, la pulizia delle aree pubbliche e la tutela ambientale” per i Comuni aderenti.
Scaduta la Convenzione al 31 dicembre 2025, i 24 Consigli comunali hanno deliberato la modifica della durata e la proroga della scadenza al 31 dicembre 2038, in attesa della trasformazione del Consorzio in Società di capitali “in house”, riaffidando di fatto in via diretta i “Servizi ambientali” per ulteriori 13 anni.

Secondo i Comuni, la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 5, del Dlgs. n. 201/2022 – che prevede l’applicazione delle disposizioni del Decreto “compatibilmente con gli Statuti speciali e le relative norme di attuazione” – consentirebbe di applicare la disciplina provinciale in materia di Servizi pubblici locali di interesse economico.

L’Anac ha invece chiarito che l’art. 1 del Dlgs. n. 201/2022, recante la Riforma organica dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali validi sull’intero territorio nazionale, a cui anche le Regioni e le Province autonome devono conformarsi.

Le disposizioni del Decreto – ricorda l’Autorità – costituiscono “norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”, e in quanto tali limitano la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, imponendo l’adeguamento delle rispettive discipline locali al nuovo quadro normativo nazionale. “Il Legislatore, qualificando le disposizioni del Dlgs. n. 201/2022 come norme fondamentali di riforma economico-sociale, ha eretto un limite invalicabile per la potestà legislativa delle Regioni e Province autonome”, sottolinea l’Autorità.

Sulla base di tali considerazioni, l’Anac ha rilevato che l’affidamento dei 24 Comuni consorziati non è in linea con la normativa nazionale e contrasta con i Principi di libera concorrenza e parità di trattamento previsti dal diritto dell’Unione e dal “Codice dei Contratti pubblici”.

Le Stazioni appaltanti sono pertanto chiamate a valutare azioni correttive in autotutela, per garantire, a partire dal 1° gennaio 2026, una gestione dei Servizi conforme al quadro normativo vigente, informando l’Autorità entro 45 giorni dalla comunicazione della Delibera.