Alienazioni quote capitale: utilizzabilità dei proventi

Nella Delibera n. 23 del 19 marzo 2019 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco chiede se possano essere utilizzati proventi derivanti da alienazioni patrimoniali realizzati negli anni antecedenti l’emanazione della Legge n. 205/2017, precisamente negli anni 2011, 2012, 2013, e mantenuti nella quota di avanzo di amministrazione vincolato.

La Sezione chiarisce che l’art. 1, comma 866, della Legge n. 208/2017, che consente agli Enti Locali di destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario Piano di ammortamento, non possiede natura retroattiva. Ciò, non solo in quanto nella disposizione in esame non si rinviene alcun elemento sul quale fondare una deroga al principio di irretroattività, ma in quanto la stessa disposizione ha natura eccezionale, introducendo una rilevante deroga alla regola generale sull’equilibrio di bilancio corrente degli Enti Locali. Nello specifico, il comma 866, in difformità rispetto alla regola generale secondo cui i proventi delle alienazioni patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa di investimento (art. 199 del Dlgs. n. 267/00), consente l’utilizzo delle risorse derivanti da alienazioni patrimoniali anche in presenza di spese di investimento per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari in scadenza nell’anno o negli esercizi futuri.