Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 139 del 10 giugno 2025
La questione riguarda un Ente che aveva attivato l’anticipazione di Tesoreria, ossia una forma di credito a breve termine concessa dal Tesoriere per far fronte a temporanee esigenze di cassa. Durante questo periodo, erano stati avviati pignoramenti sui conti dell’Ente da parte di creditori. La controversia è nata sul fatto se tali pignoramenti potessero colpire somme che in realtà rappresentavano un saldo negativo, perché coperte proprio dall’anticipazione di Tesoreria.
La Sezione ha chiarito che le somme derivanti da anticipazione di Tesoreria non possono essere pignorate, perché costituiscono un debito dell’Ente verso il Tesoriere e non una disponibilità reale. Questo Principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza (tra cui la Corte di Cassazione n. 9250/2020 e n. 12439/2021) e si fonda sull’interpretazione delle norme (art. 159 del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel, e art. 53 del Dl. n. 104/2020). In sostanza, i pignoramenti possono riguardare solo eventuali somme effettivamente disponibili e non vincolate presso le contabilità speciali, come quelle in Banca d’Italia, e comunque non già utilizzate per ridurre il debito dell’ente verso il tesoriere.
La Sezione ha quindi affermato che l’Agente contabile non può essere ritenuto responsabile se ha mantenuto il vincolo sulle somme pignorate in quanto custode, senza poterle liberamente destinare ad altro.






